
Con il Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” il Governo ha disposto (tra le altre previsioni) la soppressione di Equitalia e la definizione agevolata (cd Rottamazione) dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione per gli anni 2000-2015.
Tale norma prevede, dunque, che tutti i debitori possono estinguere il proprio debito con Equitalia senza corrispondere:
– le sanzioni per intero
– gli interessi di mora (di cui all’art. 30 comma 1 DPR 602/1973)
– le sanzioni e le maggiorazioni (di cui all’art. 27 comma 1 D. Lgs. 46/1999).
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge, rimarrà la sanzione.
Sono dunque dovute:
– Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi
– Gli interessi di cui all’art. 21 comma 1 del DPR 602/1973 (6%)
– L’aggio esattoriale (che oscilla tra il 9% e il 6% a seconda della formazione del ruolo)
– Il rimborso delle spese per procedure esecutive
– Le spese di notifica della cartella di pagamento
Tale beneficio è concesso solo a fronte di un pagamento integrale del debito risultante, unica rata o in un massimo 4 rate così ripartite:
Pertanto entro il 23 gennaio 2017 i contribuenti (debitori) possono aderire ai benefici previsti da tale norma, compilando il modulo DA1 reperibile presso il sito web di Equitalia, indicando se si intende versare il dovuto in un’unica rata o in più rate, nonché segnalando la pendenza di eventuali giudizi relativi a tali carichi, sui quali ci si deve espressamente assumere l’impegno di rinunciare al giudizio.
Il modello potrà essere consegnato direttamente allo sportello o inviato a mezzo PEC.
Chi ha già un piano rateale in corso può aderire alla presente sanatoria solo se sarà in regola con tutte le rate scadenti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016; le sanzioni già pagate, non verranno conteggiate ai fini della decurtazione della somma e non sarà possibile richiedere un rimborso.
Entro il 24 aprile 2017, Equitalia comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.
Dal momento della presentazione della domanda alla definizione agevolata Equitalia non potrà avviare nuove azioni esecutive (inclusi fermi e ipoteche) fermo restando quelle già avviate al momento del deposito della domanda, mentre non potrà proseguire con le azioni di recupero coattivo già avviate, salvo che non si sia già svolto il primo incanto all’asta con esito positivo, sia stata depositata istanza di assegnazione o sia stato emesso un provvedimento di assegnazione del bene.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite domiciliazione bancaria (RID), con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.
Attenzione all’uso strumentale di tale beneficio: infatti, in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle rate, la definizione non produrrà effetti, riprenderanno i termini prescrizionali e di decadenza (che tale decreto sospende) e le somme eventualmente versate verranno acquisite a titolo di acconto sul complessivo (senza definizione) dovuto. In tal caso, Equitalia procederà al recupero senza dare ulteriori possibilità di rateazione della somma (a 72 rate o a 120) da parte del debitore.
Giuseppe De Carlo
Laureato in giurisprudenza alla Bocconi, è avvocato Tributarista del Foro di Milano. È stato Advisor per il Comune di Roma con lo staff del Commissario Straordinario Dott. Francesco Paolo Tronca affiancando il sub Commissario con delega ad Ambiente e Rifiuti relativamente a tributi locali e pianificazione delle attività di riscossione e ha collaborato con l’Ufficio del Questore della Camera dei Deputati per l’analisi di proposte di legge e di emendamenti connessi alla riforma del processo tributario. Ha svolto corsi di perfezionamento e master presso l’Ipsoa, la Business School University di Singapore e la Business School LUISS Guido Carli di Roma.