Il 25 marzo scorso è entrata in vigore la nuova legge sull’omicidio stradale.
Pare quindi doveroso riprendere il tema, per vedere quelle che sono definitivamente, in concreto, le novità introdotte.
L’impianto sanzionatorio che è venuto a delinearsi è molto severo, non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche semplicemente solo per chi effettua manovre pericolose, con la previsione di condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere, come di seguito meglio si specificherà) oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e all’arresto in flagranza di reato nei casi più gravi.
Questa, forse, dicevamo è la più grossa novità che tale legge reca con sé che, se da alcuni viene ad essere salutata come una prima forte risposta alla lotta contro i c.d. pirati della strada, per altri, invece, rappresenta una “vera e propria mistificazione”, un “arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della “grammatica” del diritto penale”.
Ad esprimersi in tal senso con un giudizio fortemente negativo è l’Unione Camere Penali che da voce a tutti coloro che, nella formulazione del nuovo testo della legge recentemente approvata, vedono, in realtà, un eccessivo inasprimento delle pene non conforme al principio di proporzionalità tra illeciti e sanzioni, nei confronti soprattutto di chi infrange alcune regole del Codice della Strada magari per semplice distrazione.
Ma vediamo, in concreto, in cosa consiste questo nuovo impianto sanzionatorio.
La novità principale contenuta nella legge è l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, disciplinati rispettivamente dopo l’articolo 589 del codice penale laddove sono stati inseriti un bis e un ter, nonché di seguito all’art. 590–bis del codice penale, oggi sostituito, con l’aggiunta di un ter, un quater e un quinquier.
Le sanzioni previste per tali nuovi tipi di reato sono:
– chi si mette alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno, viene punito con la pena della reclusione da 5 a 12 anni. Se l’investitore, invece, si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida risulta pari al doppio del consentito, viene punito con la pena da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata (ma comunque non può essere superiore a 18 anni di carcere, pena massima come sopra anticipato). Per chi, di contro, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti, la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
– nel caso in cui, come conseguenza del sinistro, si cagionino lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
– in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni gravi o gravissime). Nei casi più gravi (si veda ad esempio il caso del conducente che dopo aver cagionato un sinistro mortale si da alla fuga) dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca prima di poter conseguire una nuova patente di guida.
Con le nuove misure, dunque, il legislatore, spinto dalla necessità di dover, in qualche misura, porre un freno all’enormità del numero degli incidenti, provocati anche solo da condotta irresponsabile o delinquenziale al volante, non solo secondo un’ottica repressiva ma, sicuramente, anche secondo un’ottica preventiva e di dissuasione di tutte quelle condotte pericolose, con l’introduzione della nuova legge, ha voluto dare un severo giro di vite alla disciplina precedentemente prevista.
Giro di vite che, come sopra detto, viene aspramente criticato dall’Unione Camere Penali che, nella nuova legge, più che un passo avanti nel sistema del diritto italiano, vede, invece, in realtà, più un arretramento, un mero manifesto destinato a placare l’allarme sociale sul fenomeno della pirateria stradale, privo, in concreto, di qualsivoglia effettiva utilità.
Sottolinea l’organo rappresentativo degli avvocati penalisti, infatti, che già prima dell’introduzione della nuova legge in esame, il codice penale forniva strumenti per punire adeguatamente l’omicidio stradale: “Innanzitutto, non è affatto vero che i ‘pirati della strada’ rimanessero ‘impuniti’ prima della emanazione di questa legge ed è falso il messaggio mediatico secondo il quale ‘l’omicidio stradale ora è reato’ – scrivono gli avvocati dell’Unione – il fatto era già previsto come reato (art. 589, 3° comma c.p.) ed era già severamente punito (da tre a dieci anni) cui ben poteva aggiungersi l’aggravante della previsione dell’evento (art. 61, n. 3) con pena finale che in casi particolarmente gravi poteva raggiungere gli anni quindici. Senza contare che spesso la giurisprudenza (certo con eccessi assolutamente non condivisibili) aveva ricondotto il fatto alla previsione dell’omicidio doloso, con dolo cosiddetto ‘eventuale’ (pena da ventuno a ventiquattro anni)”.
Secondo gli stessi, poi, trattandosi pur sempre di un reato colposo, appaiono inconcepibili, nel sistema attualmente vigente, sia la previsione di pene così elevate, sia il raddoppio “insensato” dei termini di prescrizione (che finisce per essere di ben ventiquattro anni, salvo l’aumento dettato da casi di interruzione: sembra quasi che, per voler vedere puniti in modo esemplare i pirati della strada, si sono inasprite le pene anche per chi pirata non è.
La nuova norma, infatti, non terrebbe conto del criterio di proporzionalità della pena rispetto alla colpa. Sempre secondo l’Unione delle Camere Penali, sembra istituire una pericolosa presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza e l’evento lesivo, una soluzione che gli stessi ritengono inaccettabile, pena lo stravolgimento dei principi fondamentali del sistema penale.
L’evento lesivo, in verità, in ossequio ai principi cardine del nostro sistema penale, deve essere la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza; pertanto, conclude l’Unione, di volta in volta, si dovrà in ogni caso verificare che l’evento sia dovuto proprio all’incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione dell’alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all’ingestione di alcool o stupefacenti.
Per un certo verso, chi scrive non può che condividere parte delle perplessità evidenziate dall’Unione Camere Penali, posto che, in effetti, l’individuazione in concreto delle due nuove fattispecie di reato introdotte con la nuova legge può nascondere dei risvolti molto pericolosi per la regolamentazione delle singole fattispecie che di volta in volta possono verificarsi perché, d’ora in poi, per scontare anni e anni di carcere, potrebbe essere indifferente che si abbia avuto una mera distrazione oppure che ci sia messi alla guida ubriachi e drogati.