Le statistiche sulla occupazionale del primo semestre del 2017, pur presentando lievi incrementi della crescita dell’occupazione, hanno mostrato un risultato positivo del trend del lavoro somministrato, facendo ben sperare in una ripresa economica più volte professata dalla compagine politica: solo nei primi quattro mesi l’incremento dell’occupazione interinale è stata del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 400 mila occupati in media, e del 38% circa rispetto ai livelli di occupazione in somministrazione raggiunti nel 2009.
La nuova normativa dettata dal D.Lgs 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, abrogando la precedente, ha introdotto una nuova disciplina inerente i rapporti di lavoro derivanti da esternalizzazione quale il contratto di somministrazione di lavoro, sia a termine che a tempo indeterminato, ammesso per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Ma come si configura un rapporto di lavoro somministrato e perché un’azienda dovrebbe essere spinta a utilizzare questa tipologia di contratto?La somministrazione di lavoro si realizza tra tre soggetti: un’agenzia di somministrazione, soggetto autorizzato iscritto presso un apposito Albo e figurante come datore di lavoro, che fornisce manodopera professionale ad un soggetto utilizzatore, imprenditore e non, presso cui uno o più lavoratori sono collocati in missione per svolgere una attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo di questi. Il rapporto tra utilizzatore e agenzia di somministrazione è soggetto alla stipula del contratto di somministrazione di lavoro che, stipulato in forma scritta, deve riportare tutti gli elementi informativi prescritti per legge; con il contratto l’utilizzatore assume l’obbligo di rimborsare all’agenzia gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
La fornitura di lavoro può essere a tempo indeterminato (cd. staff leasing) o a termine; possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione; diversamente possono essere somministrati a tempo determinato i lavoratori assunti sia a tempo indeterminato che determinato dall’agenzia di somministrazione
L’utilizzatore può ricorrere alla somministrazione dei lavoratori purché il numero di tali risorse non ecceda il 20 per cento del numero dei dipendenti assunti regolarmente a tempo indeterminato dal 1° gennaio dell’anno di stipula dei rapporti in somministrazione, fatto salvo quanto diversamente previsto per legge e dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore.
Il rapporto tra lavoratore e agenzia di somministrazione prevede la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e il lavoratore viene collocato in missione presso l’utilizzatore per tutta la durata da questi richiesta.
Se il lavoratore è assunto con contratto a tempo indeterminato, al rapporto si applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto dovrà specificare l’indennità di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore, a disposizione dell’agenzia, rimarrà in attesa di essere collocato in missione; una indennità erogata direttamente dall’agenzia nella misura prevista dal contratto collettivo dell’agenzia di somministrazione e comunque non inferiore ad un importo fissato con decreto ministeriale.
Se il lavoratore è assunto con contratto a termine, il contratto ha una durata pari alla missione presso l’utilizzatore ed il rapporto è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a termine, anche se non si applicano il limite di contingentamento (pari ad una percentuale stabilita da contratto applicato dall’utilizzatore), il limite di durata massima del contratto e le limitazioni in materia di proroghe e dei rinnovi.
La peculiarità del rapporto di somministrazione si concretizza nella ripartizione dei diritti, poteri ed obblighi tra l’agenzia di somministrazione, che gestisce direttamente tutti gli aspetti connessi al rapporto di lavoro, e l’utilizzatore, che si avvale della prestazione del lavoratore; in sostanza:
– La gestione documentale del rapporto è a carico dell’agenzia di somministrazione che ha l’obbligo di effettuare l’assunzione del lavoratore; l’obbligo di iscrivere le risorse nei libri informativi attiene sia all’agenzia che all’impresa utilizzatrice;
– Il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori è esercitato dall’utilizzatore; mentre il potere disciplinare è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare le infrazioni commesse dai lavoratori che formeranno oggetto della contestazione disciplinare;
– La retribuzione, l’indennità di disponibilità e qualsivoglia competenza del lavoratore sono erogate dal somministratore; l’utilizzatore rimborserà al somministratore tali somme ed è obbligato in solido con il somministratore al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, salvo il diritto di rivalsa di questi nei confronti del somministratore;
– Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono ripartiti tra agenzia e utilizzatore. Infatti le informazioni, la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro per la sicurezza e la salute connessi all’attività produttiva viene effettuata dall’agenzia di somministrazione; l’eventuale sorveglianza medica speciale, richiesta dalla natura della prestazione, deve essere adempiuta dall’utilizzatore.
In sostanza nel rapporto di somministrazione, per una tutela paritaria, i lavoratori somministrati hanno diritto, su tutta la durata della missione presso l’utilizzatore e a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche, normative e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello direttamente assunti dall’utilizzatore:
– La retribuzione del lavoratore somministrato è calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate; permessi, ferie, festività, mensilità aggiuntive ed ogni altro istituto previsto dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore spettano al lavoratore riproporzionate secondo le modalità indicate dal CCNL delle agenzie di somministrazione;
– Il lavoratore in missione presso l’utilizzatore ha diritto ad usufruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono dipendenti dell’impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, ad esercitare i diritti di libertà e attività sindacali con la partecipazione ad assemblee organizzate dal personale dipendente dell’impresa utilizzatrice oltre a uno specifico diritto di riunione disciplinato dal CCNL delle agenzie di somministrazione.
Giacomo Giordano
Originario di Altamura, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica di Milano, è specializzato in Consulenza del Lavoro e Direzione del Personale. Attivo nel sociale e nei rapporti culturali, è coordinatore delle attività giovani per l’Associazione Regionale Pugliesi di Milano.